Tra le richieste che ogni giorno giungono all’EcoSportello, sicuramente, una delle più frequenti riguarda le condizioni e i requisiti necessari per l’installazione di serre fotovoltaiche su terreni agricoli. Pensiamo sia, quindi, utile proporre un breve approfondimento al riguardo, con l’indicazione dei riferimenti normativi consultabili da tutte le persone interessate.
In base a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale sarda n. 40/20 del 6 ottobre 2011, le serre fotovoltaiche effettive con potenza nominale fino ad 1 MWe possono accedere alla procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) prevista dal d. lgs. n. 28/2011 e all’art. 5 delle Linee guida regionali approvate con la Deliberazione della G.R. n. 27/16 del 1.6.2011, purchè non ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree designate dall’Amministrazione regionale per l’inserimento della Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CE e Direttiva 09/147/CE) ovvero delle aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero del sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali regionali istituiti ai sensi della Legge Regionale n. 31/1989.
La delib. n. 40/20 dispone, inoltre, che i Comuni, entro 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo, ne trasmettano copia al Servizio Strutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, e prevede la corresponsione ai Comuni, a carico delle imprese proponenti, dei relativi oneri istruttori come quantificati nella Delib. G.R. n. 12/30 del 10.3.2011.
L’All. A5 alla Deliberazione G.R. n. 27/16 del 1.6.2011 (in parte modificato da successivi interventi normativi) definisce, invece, criteri e requisiti per poter realizzare gli impianti produttivi serricoli:
Caratteristiche e regime edilizio
La serra è un fabbricato rurale destinato alla realizzazione di un ambiente artificiale che, mediante il controllo di luce e/o umidità e/o temperatura, permette la produzione intensiva ortoflorofrutticola e/o la moltiplicazione di piante. La serra è un manufatto realizzato in struttura metallica, con eventualmente un cordolo e/o muretto di limitata altezza e/o struttura in muratura o calcestruzzo, e chiusura in vetro o materiale similare. Le serre possono essere fisse o mobili. Sono fisse quando permanentemente ancorate al suolo, mobili in caso contrario. Ogni serra fissa, purchè volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata previa autorizzazione edilizia, fermo restando, nelle zone vincolate, l’obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.. Ai sensi della L.R. 23 ottobre 2009, n. 4 le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo, fermo restando, nelle zone vincolate, l’obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. .
Definizione di “serra fotovoltaica effettiva”
Sono considerate “serre fotovoltaiche effettive” quelle con capacità agricola adeguata, con un livello minimo di illuminamento (paramentro modificato con delib. Ass. 29/7/2011 n. 1495/90, pubblicata sul B.U.R.A.S. 23/8/2011 n. 25) . In particolare, è considerata “serra fotovoltaica effettiva” quel manufatto chiuso fisso ed ancorato al terreno che assolve contemporaneamente a due compiti: quello di fornire prodotti agricoli e/o florovivaistici e quello di produrre energia elettrica da fonte fotovoltaica.
Criteri per individuare la serra fotovoltaica effettiva:
a) Il richiedente deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, che esercita o intende esercitare l’attività di produzione di prodotti agricoli e/o fotovoltaici congiuntamente alla produzione di energia fotovoltaica;
b) Il livello minimo di illuminamento – Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell’intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. (parametro modificato come sopra indicato, con delib. Ass. 29/7/2011 n. 1495/90 pubblicata sul B.U.R.A.S. 23/8/2011 n. 25);
c) Il richiedente deve dimostrare una capacità agricola adeguata.
Qualifica di imprenditore agricolo:
Possono presentare la richiesta:
a) Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile;
b) Le società di persone, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 99/2004.
Capacità agricola adeguata:
Il richiedente deve presentare una relazione agronomica che dimostri la capacità agricola adeguata intesa in termini di potenziale produttivo della stessa, che deve essere maggiore rispetto al potenziale produttivo in campo aperto.
Per la dimostrazione della capacità agricola adeguata si deve far riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 32/E del 6 luglio 2009, la quale considera reddito agricolo da attività connessa atipica il reddito derivante dalla vendita di energia entro 1 MW di produzione, al netto degli incentivi del Conto Energia e con la franchigia dei primi 200kW dell’autoconsumo. Pertanto, il parametro che viene assunto come riferimento per il calcolo del reddito agricolo è dato dal valore della produzione dichiarato alla voce “corrispettivi” o, in caso di opzione al regime normale, il valore equivalente, ai quali si aggiungono i ricavi della cessione di energia entro 1 MW. Il reddito agricolo così determinato dovrà essere uguale o superiore al reddito derivante dalla vendita di energia da fonte fotovoltaica che eccede il MW di produzione.
Il territorio dell’Isola di San Pietro rientra, con esclusione del solo centro urbano, nella Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva 92/43/CE e della Direttiva 09/147/UE (Sito di Interesse Comunitario – S.I.C. Isola di San Pietro e Zone di Protezione Speciale – ZPS) pertanto, come sopra chiarito, eventuali progetti di serre fotovoltaiche su terreni agricoli non potranno accedere alla procedura semplificata.
Normativa utile:
D. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;