Divieto di utilizzo e detenzione di bocconi avvelenati: nuova ordinanza del Ministro della salute.

Dallo scorso 9 marzo, sono in vigore le nuove norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati, adottate dal Ministro della salute con l’ordinanza del 10 febbraio 2012 (entrata in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9.3.2012). L’ordinanza, ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente, vieta a chiunque di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli, o materiale esplodente. Viene fatto divieto di detenere, utilizzare, abbandonare qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. 
Il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati segnala l’episodio alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento.
In particolare, il veterinario che sulla  base  di  una  sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di  specie  animale  domestica  o   selvatica,   ne   dà   immediata comunicazione al  sindaco  e  al  Servizio  veterinario  dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente. Il  medico  veterinario  invia   all’Istituto   zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e,  in  caso di decesso dell’animale, anche la    carcassa, al fine dell’identificazione del veleno o della sostanza che ha  provocato l’avvelenamento, accompagnati  da  referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica. 
Gli Istituti eseguono la necroscopia entro quarantotto ore e  le analisi entro trenta giorni dall’arrivo del  campione,  comunicandone gli esiti  al  medico  veterinario  che  ha  segnalato  l’evento,  al Servizio veterinario dell’azienda sanitaria  locale  territorialmente competente, al sindaco  e,  in  caso di accertato  avvelenamento, all’Autorita’ giudiziaria.
Un ruolo fondamentale, nella tutela della salute di esseri umani, animali e ambiente, è attribuito al Sindaco che riceve le segnalazioni di sospetto avvelenamento da parte del medico veterinario: egli, infatti, in seguito alla segnalazione, dà immediate disposizioni per l’apertura di  un’indagine  da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti; entro 48 ore  dall’accertamento delle violazioni previste dall’ordinanza, provvede ad individuare le  modalità  di  bonifica del luogo interessato  dall’avvelenamento  nonché  a  segnalare  con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle Autorita’ preposte.
Inoltre, è attivato presso le Prefetture, un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare, e per il monitoraggio del fenomeno, al  fine  di  garantire  una  uniforme  applicazione delle attività. Il tavolo in questione, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, e’ composto da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree  interessate e dai rappresentanti dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, del Corpo forestale  dello Stato, degli Istituti  zooprofilattici  sperimentali  competenti  per territorio, delle Guardie zoofile, delle Forze di polizia locali e un veterinario libero professionista  nominato  dall’Ordine  provinciale dei medici veterinari. 
L’ordinanza prevede, inoltre, specifiche disposizioni anche per quanto riguarda le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, le quali vanno eseguite da imprese specializzate ed effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate, almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo.
Anche nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche  oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai  ratti, l’ordinanza prevede la possibilità di effettuare, previa comunicazione al Ministero della salute, operazioni  di  derattizzazione mediante rodenticidi senza l’utilizzo degli appositi contenitori di esche, nel rispetto di determinate condizioni, previste al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell’ambiente.
Infine, l’ordinanza prevedere che i produttori  di  presidi   medico-chirurgici,   di   prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi  e  lumachicidi  a  uso  domestico,  civile  e   agricolo aggiungano al prodotto una sostanza amaricante o  repellente  che  lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio.
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Documenti:
G.U. n. 58 del 9 marzo 2012
 
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