Dallo scorso 9 marzo, sono in vigore le nuove norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati, adottate dal Ministro della salute con l’ordinanza del 10 febbraio 2012 (entrata in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9.3.2012). L’ordinanza, ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente, vieta a chiunque di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli, o materiale esplodente. Viene fatto divieto di detenere, utilizzare, abbandonarequalsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
Il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenatisegnala l’episodio alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento.
In particolare, il veterinario che sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne dà immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente. Il medico veterinario invia all’Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e, in caso di decesso dell’animale, anche la carcassa, al fine dell’identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l’avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica.
Gli Istituti eseguono la necroscopia entro quarantotto ore e le analisi entro trenta giorni dall’arrivo del campione, comunicandone gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l’evento, al Servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all’Autorita’ giudiziaria.
Un ruolo fondamentale, nella tutela della salute di esseri umani, animali e ambiente, è attribuito al Sindaco che riceve le segnalazioni di sospetto avvelenamento da parte del medico veterinario: egli, infatti, in seguito alla segnalazione, dà immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti; entro 48 ore dall’accertamento delle violazioni previste dall’ordinanza, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato dall’avvelenamento nonché a segnalare con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle Autorita’ preposte.
Inoltre, è attivato presso le Prefetture, un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare, e per il monitoraggio del fenomeno, al fine di garantire una uniforme applicazione delle attività. Il tavolo in questione, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, e’ composto da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree interessate e dai rappresentanti dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile, delle Forze di polizia locali e un veterinario libero professionista nominato dall’Ordine provinciale dei medici veterinari.
L’ordinanza prevede, inoltre, specifiche disposizioni anche per quanto riguarda le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, le quali vanno eseguite da imprese specializzate ed effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate, almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo.
Anche nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti, l’ordinanza prevede la possibilità di effettuare, previa comunicazione al Ministero della salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l’utilizzo degli appositi contenitori di esche, nel rispetto di determinate condizioni, previste al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell’ambiente.
Infine, l’ordinanza prevedere che i produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi a uso domestico, civile e agricolo aggiungano al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio.
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Documenti:
G.U. n. 58 del 9 marzo 2012