Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione: in vigore dal 31 maggio 2012.

Dal 31 maggio 2012 è divenuta obbligatoria l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, come previsto dall’art. 11 e dall’All. 3 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce“.

Come noto, la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nel rispetto del protocollo di Kyoto e degli impegni assunti con la convenzione qua­dro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, attraverso il controllo del consumo di energia europeo e il maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili. Tali fattori hanno un’importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigiona­menti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l’in­novazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate.

Alla luce di tali obiettivi, la direttiva fissa gli obiet­tivi nazionali obbligatori in tal senso: la quota del 20 % per l’energia da fonti rinnovabili e per una quota del 10 % per l’energia da fonti rinnovabili nei trasporti per quanto attiene al consumo di energia della Comunità al 2020.

L’Italia ha dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE con il d. lgs. n. 28/2011 nel quale sono previste una serie di misure per il raggiungimento degli obiettivi statuiti a livello comunitario, tra le quali l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Riguardo a tale misura, l’art. 11 del medesimo decreto stabilisce che I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968 le soglie sono ridotte del 50% (ossia quelle “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale“). Inoltre, le disposizioni di cui al comma 1 del d. lgs. n. 28/2011 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

L’inosservanza dell’obbligo stabilito dall’art. 11 del d. lgs. n. 28/2011 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

La norma prevede, inoltre, che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del  decreto in questione accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

L’Allegato 3 al d. lgs. n. 28/2011 prevede, poi, alcune caratteristiche tecniche degli interventi e i tempi di attuazione delle disposizioni normative:

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;

b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Documenti:
Direttiva n. 28 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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