Come noto, dal 1 gennaio 2012 i proprietari che intendano vendere un immobile hanno l’obbligo di indicare in tutti gli annunci immobiliari di vendita il c.d. “indice di prestazione energetica” dell’immobile contenuto nell’attestato di certificazione energetica, come stabilito dal d. lgs. n. 192/2005, modificato con il d. lgs. n. 28/2011, con il quale è stato inserito all’art. 6 il comma 2 quater. Il medesimo d.lgs. 192/2005, così come modificato dal d. lgs. n. 28/2011, prevede che, sia nei contratti di compravendita che nei contratti di locazione, è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica.
L’attestato di certificazione energetica è redatto sulla base delle linee guida introdotte con il decreto ministeriale 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica“, ha durata di dieci anni ed indica, tra i vari elementi, i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio viene rilasciato, i valori vigenti a norma di legge, i valori di legge o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente più convenienti per il miglioramento della prestazione.
In Sardegna, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio, è necessario rivolgersi al Servizio energia dell’Assessorato all’Industria. Il sito internet della Regione Autonoma della Sardegna descrive in modo piuttosto chiaro il procedimento relativo al rilascio del certificato:
“La certificazione energetica è strumento in grado di migliorare la trasparenza del mercato immobiliare in quanto fornisce ai potenziali acquirenti e locatari una informazione oggettiva delle prestazioni energetiche (e delle relative spese) dell’immobile da acquistare o affittare. La certificazione energetica attesta, infatti, la prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e tipologia impiantistica dell’edificio stesso. La certificazione energetica reca anche delle raccomandazioni per migliorare le prestazioni energetiche dell’alloggio/edificio.
La certificazione della prestazione energetica deve essere richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai soggetti certificatori.
In particolare, la procedura di certificazione riguarda:
1. L’esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell’immobile e all’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti:
a) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo dell’attestato di qualificazione energetica;
b) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata metodologia, secondo quanto indicato relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali;
c) l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della
prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
2. La classificazione dell’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3. Il rilascio dell’attestato di certificazione energetica.
Le modalità esecutive della diagnosi possono essere diverse e commisurate al livello di complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione della prestazione energetica.
Il richiedente il servizio di certificazione energetica può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell’attestato di certificazione energetica sulla base di:
– un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità immobiliare oggetto di certificazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;
– le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.
L’attestato di qualificazione energetica è facoltativo e può essere predisposto dall’interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.
Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell’attestato di certificazione energetica, il soggetto certificatore trasmette copia del certificato al Servizio energia dell’Assessorato regionale dell’Industria.
Questi gli elementi essenziali per il sistema di certificazione degli edifici:
– i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione;
– le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
– le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento;
– in attesa dell’emanazione del decreto previsto all’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per l’individuazione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione, l’attestato di certificazione energetica può essere redatto dai tecnici abilitati, così come definiti nell’art. 2 dell’allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Ove il tecnico non sia competente nei campi relativi alla progettazione di edifici o degli impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Nel certificato devono comparire i rispettivi ambiti di competenza. Per quanto attiene i requisiti di indipendenza ed imparzialità del certificatore si fa riferimento all’art. 2 dell’allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
– la validità temporale massima dell’attestato;
– le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa.
L’attestato di certificazione energetica è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio nei termini seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni. La validità massima dell’attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici.
Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
Destinatari: sono i proprietari dell’edificio.
Maggiori info:
Regione Autonoma della Sardegna;
– Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 – Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.”, corredato delle relative note.
– Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 – Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE
– Decreto Ministeriale del 26 giugno del 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
– Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 – Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
(immagine presa da qui )