Il ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’art. 13, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 41 della Legge n. 239/04, da parte del gestore di rete a cui l’impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla Deliberazione AEEG n. 280/07.
Il ritiro dedicato può essere richiesto per l’energia elettrica prodotta dagli impianti:
A) Con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ivi compresa la produzione imputabile alle centrali ibride;
B) Di qualsiasi potenza, che producano energia elettrica dalle seguenti fonti rinnovabili:
– Eolica;
– Solare;
– Geotermica;
– Del moto ondoso;
– Maremotrice;
– Idraulica (limitatamente agli impianti ad acqua fluente).
C) Con potenza apparente nominale inferiore a 10 MVA alimentati da fonti non rinnovabili, ivi compresa la produzione non imputabile a centrali ibride;
D) Con potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti di acqua fluente, purchè nella titolarità di un autoproduttore (così come definito dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79/99).
Il vantaggio per il produttore è rappresentato da una notevole semplificazione dell’iter per la cessione dell’energia elettrica. In tale caso, infatti, il GSE è l’unico soggetto al quale il produttore dovrà rivolgersi per stipulare la convenzione che regola il ritiro commerciale dell’energia sostituendo ogni altro adempimento contrattuale relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica ed all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto.
Il produttore non avrà rapporti con Terna e con il distributore per ciò che riguarda accesso e gestione amministrativa e commerciale del ritiro. Tuttavia, la convenzione con il GSE non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione e alla conclusione del regolamento di esercizio dell’impianto né la regolazione relativa ad eventuali prelievi di energia elettrica effettuati dal produttore.
Per maggiori approfondimenti:
GSE – Gestore Servizi Energetici;
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.