La Rete Natura 2000 e l’Isola di San Pietro.

La Rete “Natura 2000” ha quale obiettivo la salvaguardia dei gioielli ambientali e naturalistici dell’Unione europea.

E’ costituita dai siti di importanza comunitaria (S.I.C.), individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, della fauna e della flora (comunemente definita Direttiva ‘Habitat’), e dalle zone di protezione speciale (Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE (poi sostituita dalla direttiva n. 2009/147/CE) sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica (comunemente definita Direttiva ‘Uccelli’).

Qui un approfondimento: Quaderno sulla rete Natura 2000

Nell’Isola di San Pietro è stato individuato (elenco regione biogeografica mediterranea approvato con decisione Commissione europea n. 3261 del 19  luglio 2006 in G.U.  CE n. L259 del 21 settembre 2006) il S.I.C. “Isola di S. Pietro” (codice ITB040027) e la Z.P.S. “Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e Punta delle Oche – Isola di San Pietro” (codice ITB043035).

Qui la cartografia del S.I.C.

Qui la cartografia della Z.P.S.

 

Misure di conservazione valide per tutte le ZPS
Le seguenti norme dovranno essere applicate in tutte le Zone di Protezione Speciale.

  • In particolare, in tali aree dovrà essere vietata la realizzazione di nuovi impianti, particolarmente impattanti per specie e habitat, quali: nuove discariche o ampliamento di quelle esistenti
  • impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti o ampliamento di quelli esistenti
  • elettrodotti aerei di alta e media tensione se non si prevedono le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante l’applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi tipo elicord
  • impianti da sci
  • impianti eolici
  • nuove cave o ampliamento di quelle esistenti

Inoltre dovranno essere vietate le seguenti attività:

  • introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali in rispetto ai sensi dell’art. 63 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”
  • ripopolamenti a scopo venatorio ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza
  • circolazione motorizzata fuoristrada fatta eccezione per i mezzi agricoli, i mezzi di soccorso, di controllo e sorveglianza, nonche’ per l’accesso al fondo degli aventi diritto.
  • esercizio dell’attivita’ venatoria in deroga, in attuazione dell’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE” ai sensi dell’art. 49 della Legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”.
  • l’attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 15 settembre.

Misure di conservazione valide per ambienti costieri con presenza di colonie di uccelli marini. (Isola di San Pietro)
Questa tipologia raggruppa i siti costieri, le isole e isolotti che ospitano colonie di uccelli marini. Nella cartina presente in questa pagina tale zona è quella più scura, a nord ovest dell’isola. Le zone cerchiate in rosso evidenziano l’habitat del Marangone dal ciuffo. In tali zone dal 1 febbraio al 1 maggio si applicano i vincoli elencati qui sotto per 60 e 80 metri di costa in un raggio di 500 metri.

  • Divieto di accesso alle colonie per tutto il periodo riproduttivo delle specie oggetto di tutela comportante il divieto di ormeggio, sbarco e transito a meno di 100 m dalla costa, di arrampicata e di svolgimento di attività speleologiche. Le restrizioni alla frequentazione e al transito sono differenziate a seconda delle specie coinvolte: per Berta maggiore: nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre; per Berta minore: nel periodo dal 1 marzo al 30 luglio; per Uccello delle tempeste: nel periodo dal 15 marzo al 30 settembre; per Marangone dal ciuffo: nel periodo dal 1 febbraio al 1 maggio; per Falco della Regina nel periodo dal 15 giugno al 30 ottobre; per Gabbiano corso nel periodo dal 15 aprile al 15 luglio.
  • Divieto di introduzione di cani, gatti e altri carnivori nei periodi critici del ciclo riproduttivo delle specie
  • Interdizione del transito di petroliere entro le 12 miglia dalla perimetrazione delle ZPS fatte salve le norme di sicurezza

Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario:

  • STUDIO GENERALE   (Elaborati testuali)

o     01 – Relazione Introduttiva (91 Kb)

o     02 – Caratterizzazione territoriale del sito (686 Kb)

o    03 – Quadro normativo (1,96 Mb)

o     04 – Caratterizzazione abiotica del sito; appendice 4.1 – sistemi geoambientali (1,46 Mb)

o     05 – Caratterizzazione biotica del sito (2,29 Mb)

§      Appendice 5.1 – elenco floristico (187 Kb)

§     Appendice 5.2 – legenda della checklist della fauna(16 Kb)

o     06 – Caratterizzazione socio economica e insediativi (1,61 Mb)

o      07 – Caratterizzazione storico-culturale e architettonica (2,44 Mb)

o      08 – Caratterizzazione paesaggistica (90 Kb)

o      09 – Aggiornamento del limite del Psic e dei dati del formulario standard natura (41 Kb)

o        A) QUADRO DI PROGETTO

§        10 – Quadro valutativo e indirizzi del piano (4,18 Mb)

§         11 – Quadro di progetto (256 Kb)

§         appendice 11.1 – schede degli interventi di gestione (154 Kb)

§         12 – Monitoraggio e valutazione dell’attuazione del piano (134 Kb)

§          appendice 12.1 – schede degli interventi di monitoraggio (469 Kb)

§          13 – Modalità di attuazione (47 Kb)

o          B) ALLEGATI (Elaborati cartografici)

§           Tav. 3.1 – Aree di tutela (9,71 Mb)

§          Tav. 5.1 – Rapporti tra copertura vegetazionale e habitat di interesse comunitario (10,94 Mb)

§           Tav. 5.2 – Copertura vegetazionale e flora di interesse(12,31 Mb)

§            Tav. 5.3 – Distribuzione faunistica (6,37 Mb)

§            Tav. 9.1 – Proposta di istituzione della ZPS (2,14 Mb)

§             Tav. 11.1 – Interventi di gestione (8,18 Mb)

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